Ius soli?

di Augusta De Piero

Nel 2011 era facile imbattersi in banchetti dove si raccoglievano firme per una campagna dallo slogan accattivante: L’Italia sono anch’io, campagna che, conclusasi con successo, avrebbe affidato al parlamento una proposta di legge a iniziativa popolare per rispondere alle numerose richieste di cittadinanza cui la normativa allora e ancora in vigore non era ritenuta piú adeguata1.

Il progetto in discussione

Successivamente anche parecchi parlamentari si impegnarono nella costruzione di progetti di legge finché tutto il lavoro confluí in un unico testo che, approvato dalla Camera, il 13 ottobre 2015 passò all’esame del Senato dove lo scorso mese di giugno se ne è preso atto con modalità di varia natura, non escluse quelle di tipologia muscolare, ampiamente descritte dai media in video e voce.
Alla fine ha prevalso la scelta del rinvio sine die del problema che, se non sarà risolto prima delle prossime elezioni, verrà cancellato dal rinnovo della legislatura trascinando con sé nel nulla tutto il lavoro svolto.
Per comprendere la ratio del nuovo provvedimento è utile far ricorso al titolo che suona: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza2 dove non viene messo in discussione il principio dello ius sanguinis – espressione che indica l’acquisizione della cittadinanza per trasmissione per cui un figlio, ovunque si trovi a nascere, assume la cittadinanza del genitore – principio al quale si ispira la vigente legislazione in materia. Allo ius sanguinis si contrappone lo ius soli, che indica l’acquisizione della cittadinanza di un dato Paese, indipendentemente da quella dei genitori, come conseguenza esclusivamente dell’essere nati sul suo territorio (principio vigente negli Stati Uniti).
In Italia tale principio si applica necessariamente solo se un bambino venga trovato abbandonato e i genitori siano di conseguenza ignoti.
Nel testo delle nuove Disposizioni una novità significativa, nota come ius soli temperato, consente la concessione della cittadinanza al nato in Italia con almeno un genitore che disponga di permesso di soggiorno permanente3.

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1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza e Testo unico sull’immigrazione
2 Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015; S 2092
3 Documento che si ottiene dopo almeno 5 anni di soggiorno continuativo S2092
ddl S 2092 art 1, 1 b-bis

Continua sul Gallo stampato… e nel seguito:

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  • Esistenza negata
  • E la chiesa cattolica?