statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE «IL GALLO»
Registrato a Genova il 27/11/2012

art. 1 – Denominazione

È costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata Associazione culturale IL GALLO.

art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Genova, galleria Mazzini 7.

art. 3 – Scopo e carattere

a. L’associazione, esclusa qualunque finalità di lucro, promuove e gestisce iniziative culturali al proprio interno e pubbliche, anche in collaborazione con altri gruppi e associazioni, con varia articolazione e cura la pubblicazione periodica mensile denominata «QUADERNI DE IL GALLO» (con riferimento al grido che richiamò l’uomo alla riflessione e alla conversione la notte in cui vennero consumati, secondo la tradizione evangelica, il tradimento e la condanna del Cristo).

b. L’associazione propone a se stessa, quali finalità di fondo, la ricerca, lo studio, l’interpretazione del tempo presente nelle sue varie dimensioni e prospettive culturali e sociali, in spirito di amicizia e con preminente interesse all’esperienza religiosa nella tradizione ebraico-cristiana.

c. L’Associazione opera attraverso lo studio, gli incontri interpersonali e comunitari dei soci, e attraverso gli incontri con ogni altro gruppo e iniziativa che lavorino in spirito critico alla umanizzazione della società. L’appartenenza all’Associazione comporta l’impegno alla partecipazione all’attività della stessa con la presenza agli incontri, con scritti per il mensile o in altra forma, senza pregiudicare le scelte personali dei singoli soci in ambito religioso, politico, sindacale.

d. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle cariche associative.

art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

art. 5 – Associati

a. Sono Associati coloro che, condividendo il presente Statuto, ne fanno domanda e vengono accolti nell’Associazione dal Nucleo esecutivo con atto formale.

b. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

c. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota iniziale e annuale nella misura determinata dal Nucleo esecutivo con propria delibera.

d. Tutti gli Associati dal momento dell’ammissione godono del diritto di partecipazione e voto nelle assemblee, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

e. Ogni Associato che non si identifichi più con gli obiettivi dell’Associazione o per altro motivo personale può chiedere di uscirne con semplice comunicazione.

f. In caso un Associato si renda responsabile di motivi o episodi gravi che ostacolino l’attività dell’Associazione, di trasgressione deliberata dello Statuto o di comportamenti ritenuti conflittuali con lo scopo dell’Associazione, l’Assemblea, su proposta del Nucleo Esecutivo e garantendo la possibilità di chiarimenti, può deliberarne l’esclusione.

art. 6 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Nucleo esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

art. 7 – Assemblea

a. L’Assemblea, composta da tutti gli Associati, viene convocata ordinariamente dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione della relazione annuale e del rendiconto preparati dal Nucleo esecutivo e per la conferma in carica o il rinnovo totale o parziale dello stesso.

b. L’Assemblea viene convocata in seduta straordinaria dal Presidente dell’Associazione, previa consultazione del Nucleo esecutivo, quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo degli Associati. Essa delibera le eventuali modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e quanto previsto dall’art. 5, lettera f.

c. L’Assemblea deve essere convocata, almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza, mediante comunicazione scritta o per posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’Associato, diretta a ciascun Associato contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

d. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati con dichiarazione di delega; ciascun Associato non può essere portatore di più di due deleghe.

e. È consentito, su singoli quesiti, esprimere il voto per corrispondenza cartacea o elettronica.

f. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in mancanza di questi dal Vice-

Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

g. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di assenza del Segretario dell’Associazione, nomina un segretario pro tempore e, nel caso di votazioni, nomina due scrutatori.

h. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto all’Assemblea.

i. Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale firmato del Presidente e dal Segretario ed even- tualmente dagli scrutatori.

art. 8 – Validità delle delibere

a. In prima convocazione, l’Assemblea è costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e sono valide le deliberazioni che raccolgano più della metà dei voti complessivi degli aventi diritto (maggioranza assoluta). In seconda convocazione, l’Assemblea è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e sono valide le deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza degli stessi (maggioranza semplice).

b. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati in presenza o per delega.

art. 9 – Nucleo esecutivo

a. Il Nucleo esecutivo, eletto dall’Assemblea, è composto da un numero di membri non superiore a nove, e viene confermato o modificato ogni anno dall’assemblea ordinaria.

b. Il Nucleo esecutivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere. Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono anche essere attribuiti a due persone diverse.

c. Ai membri del Nucleo esecutivo non spetta alcuna indennità, salvo eventuali rimborsi di spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

d. Il Nucleo esecutivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, e in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno due fra i membri.

e. Il Nucleo esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza dal Vice- Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

f. Il Presidente può invitare alle riunioni del Nucleo esecutivo altri soci, o rappresentanti di Enti o associazioni, senza diritto di voto.

g. In caso di votazioni, il Nucleo esecutivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

art. 10 – Compiti del Nucleo esecutivo

Sono compiti del Nucleo esecutivo:

1. le decisioni relative alla vita dell’Associazione e specificamente promuoverne l’attività, curare le iniziative, stabilire contatti e collaborazioni con altre organizzazioni e istituzioni;

2. la designazione del Direttore delle rivista QUADERNI DE IL GALLO, che può anche essere il Presidente dell’Associazione, e dei membri della redazione;

3. l’indicazione dei criteri di spesa e la ratifica delle uscite;

4. la determinazione della quota annuale di associazione;

5. l’accoglimento delle domande di ammissione da parte di nuovi Associati;

6. la predisposizione della relazione annuale e del rendiconto da presentare all’Assemblea.

art. 11 – Rendiconto e relazione

Il rendiconto e la relazione annuale sono presentati all’Assemblea annuale ordinaria per presentare agli Associati nel modo più chiaro e completo la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, le linee fondamentali delle attività e le iniziative assunte.

Il rendiconto e la relazione annuale devono essere messi a disposizione degli Associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea ordinaria.

art. 12 – Il Presidente

a. Il Presidente dirige l’Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

b. Convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Nucleo esecutivo e ne dirige i lavori.

art. 13 – Il Vice-Presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che questi cessasse definitivamente dall’incarico per qualsiasi causa fino all’elezione del nuovo Presidente.

art. 14 – Il Segretario Tesoriere

Nella funzione di Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli associati e del Nucleo esecutivo, conserva e aggiorna il libro degli Associati e il libro dei verbali.

Nella funzione di Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, custodisce il patrimonio dell’Associazione, ne esige le rendite, le quote, le obbligazioni, esegue i pagamenti.

art. 15 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

art. 16 – Il patrimonio

a. Il patrimonio dell’Associazione, che non ha fini di lucro, è costituito dalle quote associative degli Associati, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi straordinari di Associati o terzi. Esso verrà gestito e impiegato solo per le finalità di cui all’art. 3.

b. Tutte le prestazioni degli associati nei confronti dell’Associazione sono gratuite.

art. 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio non è da considerarsi di proprietà degli Associati in quel momento iscritti nel libro degli Associati, ma l’Assemblea nominerà un liquidatore e delibererà sulla devoluzione del relativo patrimonio nel rispetto delle previsioni di legge.

art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.